Compensazioni dei crediti fiscali

Indebita compensazione di crediti inesistenti e non spettanti

Il decreto, oltre a riscrivere le definizioni in ambito penale di crediti non spettanti e inesistenti, apportate alcune modifiche al regime sanzionatorio amministrativo in caso di indebita compensazione. Nello specifico:

  • l’indebita compensazione di crediti inesistenti sarà punita in misura pari al 70% del credito, e non più dal 100% al 200%;
  • la sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio se i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, simulazioni o artifici o attuati con documenti materialmente o ideologicamente falsi;
  • l’indebita compensazione di crediti non spettanti è punita in misura pari al 25% del credito, e non più al 30%.
  

Scarto dei modelli F24

Sempre in tema di compensazioni, il decreto ha abrogato le sanzioni specifiche previste in caso di scarto del modello F24, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-ter, del Dlgs n. 471/1997.

  

Compensazione tra sanzioni e crediti verso la PA

Il decreto delegato introduce nel DPR 602/73 una nuova forma di compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con le sanzioni dovute per il mancato pagamento di imposte. La disposizione si applica in presenza di crediti:

  • non prescritti
  • certi, liquidi ed esigibili
  • debitamente certificati

 nei confronti delle Amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti.

La compensazione dei predetti crediti dovrà avvenire con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati, a seguito di comunicazioni di irregolarità da liquidazione automatica della dichiarazione.

L’utilizzo in compensazione dovrà avvenire a richiesta del contribuente con modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

La nuova disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

I termini e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs n. 81/2024 (29 giugno 2024).