Revisione del sistema sanzionatorio

La Legge delega di riforma fiscale prevede anche la revisione del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo.

In particolare, l’articolo 20 della Legge n. 111/2023 suddivide l’intervento in quattro parti:

  • la prima contiene i principi e criteri direttivi concernenti gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali;
  • la seconda attiene alle sanzioni penali;
  • la terza si occupa delle sanzioni amministrative;
  • l’ultima riguarda le sanzioni in materia di tributi doganali.

   

Il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024

In attuazione della Legge delega, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno scorso il Dlgs n. 87/2024.

Il decreto attuativo mira prioritariamente alla revisione al ribasso delle sanzioni tributarie, al fine di rendere il sistema coercitivo più armonico e coerente con il principio di proporzionalità.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal provvedimento. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

   

Riforma del sistema sanzionatorio penale

In ambito penale, il decreto delegato introduce una serie di disposizioni volte ad armonizzare i rapporti tra processo penale e processo tributario, definisce in maniera più rigorosa i crediti di imposta non spettanti e inesistenti, differisce il momento consumativo dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA, prevedendo nuove cause di esclusione  e circostanze attenuanti.

Le nuove disposizioni in ambito penale (incluse quelle che hanno risvolto tributario, come le norme sul raccordo tra i due procedimenti) si applicano, anche ai rapporti pendenti, dalla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2024).

 

Riforma delle sanzioni amministrative

Sulle sanzioni amministrative, la riforma interviene in maniera generalizzata sul tessuto legislativo vigente, con particolare riferimento:

  • alle violazioni dichiarative (omessa e infedele dichiarazione);
  • agli omessi versamenti, sanzionati con il 25% dell’imposta dovuta (in luogo del 30%);
  • alle violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA;
  • alle indebite compensazioni di crediti inesistenti, sanzionate in misura fissa del 70% e non più dal 100% al 200%;
  • alla riforma del ravvedimento operoso, che è stato adattato con le novità introdotte dal Dlgs n. 13/2024, sul procedimento accertativo, e dal Dlgs n. 219/2023 in materia di contradditorio preventivo.

 

Un'altra novità di rilievo è la riscrittura della disciplina del concorso di violazioni e della continuazione. L’istituto è ora applicabile anche in sede di ravvedimento (oltre all’accertamento con adesione e conciliazione giudiziale già contemplate dalla norma) e pertanto, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi, sarà il contribuente a poter applicare in via autonoma il cumulo.

Tutte le novità in materia di sanzioni amministrative, in special modo quelle che diminuiscono il carico sanzionatorio e di conseguenza rendono meno oneroso il ravvedimento, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Non opera, pertanto, né il  principio del favor rei né la c.d. abolitio criminis


 

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