Nel più ampio principio di certezza del diritto, sono da ricomprendere anche le nuove disposizioni dello Statuto del contribuente relative al supporto all’attività dei contribuenti mediante i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria. 

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

  

La consulenza giuridica

L’Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. A differenza dell’istituto dell’interpello, non sono stati previsti tempi di risposta da parte dell’Agenzia e non c’è alcun riferimento al principio del silenzio assenso.

La consultazione semplificata                                     

Le persone fisiche anche non residenti, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, che applicano il regime di contabilità semplificata, possono accedere gratuitamente, anche per il tramite di intermediari, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, conterrà tutti i documenti di prassi e “ogni altro atto interpretativo”. 

La banca dati, dovrà consentire l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Se viene individuata una risposta certa, questa vale come legittimo affidamento: il contribuente può conformarsi alle indicazioni emerse, evitando sanzioni e interessi. Al contrario, se la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.

L’utilizzo della nuova banca dati è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.

Le istanze di interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante:

  • l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo). 
  • la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (interpello ordinario qualificatorio);
  • la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso);
  • la disapplicazione di disposizioni tributarie introdotte per contrastare comportamenti elusivi (interpello disapplicativo);
  • la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (interpello probatorio).
  • la sussistenza delle condizioni per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (interpello probatorio per accedere al regime dei neo-residenti).

 
La presentazione di un’istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali.  La misura del contributo e le modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

L’amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni.  La mancata risposta nei termini equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

I documenti di prassi

Le circolari                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’amministrazione finanziaria adotta circolari: per fornire la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; per approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; per fornire inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità e istruzioni operative ai suoi uffici.

Le interpretazioni contenute nelle circolari non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonte del diritto.