Concordato preventivo biennale

Il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, oltre alla riforma del procedimento accertativo, introduce la disciplina del concordato preventivo biennale. 

Il nuovo istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP ed è riservato ai "contribuenti di minori dimensioni" che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

ll decreto è entrato in vigore lo scorso 22 febbraio 2024. Le regole relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari).

Nella G.U. del 15 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024, che approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il software applicativo del concordato per i soggetti ISA, denominato “Il tuo ISA 2024 CPB”, che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. 

Il decreto Omnibus, ha introdotto: a) il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al CPB o ne decadono; b) il “regime del ravvedimento” per i periodi 2018-2022, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale. 

Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, ha previsto per i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, la possibilità di aderire all’istituto entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.

Di seguito si delineano le caratteristiche principali dell'istituto. Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia alla nota di aggiornamento allegata.

 

Condizioni di accesso                 

Il contribuente ISA o forfetario, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

 I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Oltre alle suddette condizioni di accesso, sono previste diverse cause di cessazione e decadenza dal regime.

Formulazione della proposta

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati che devono essere comunicati dal contribuente.

Per effetto di quanto previsto dai Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate n. 68687 e n. 68629, la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

  • del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
Accettazione della proposta

Con l'accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

Il reddito proposto, determinato in base alle norme del TUIR, non tiene tuttavia conto di diversi elementi (es. plusvalenze, minusvalenze, redditi di partecipazione, ecc.), che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale. 

Il reddito concordato, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Effetti del concordato 

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

I soggetti ISA che aderiscono al concordato possono beneficare del regime premiale previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Inoltre, i periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti non possono essere sottoposti agli accertamenti analitico/induttivi. L'Agenzia potrebbe, tuttavia, operare accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime.

Nei confronti dei soggetti che non aderiscono all'istituto o vi decadono è prevista l'intensificazione delle attività di controllo.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per il 2024, tuttavia, se l'acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Rinnovo del concordato

Allo scadere del biennio l'Agenzia formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Il concordato preventivo biennale
Ambito soggettivo                                                

Il concordato preventivo biennale è rivolto:

  • ai soggetti che applicano gli ISA;
  • ai contribuenti in regime forfetario; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024.

 La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica dei soggetti che conseguono i redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che possono essere sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES.