Il DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209 introduce un nuovo regime per i lavoratori impatriati, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale dal 1° gennaio 2024, che si sostituisce al previgente regime previsto dall'articolo 16 del DLgs. 147/2015.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

 

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati

Dal periodo d’imposta 2024 possono godere del regime agevolato i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Per tali soggetti, i redditi agevolabili sono quelli redditi prodotti in Italia, che concorrono alla formazione del reddito complessivo:

  • limitatamente al 50% del loro ammontare;
  • nel limite annuale di 600.000 euro.

 

Requisiti soggettivi

Per beneficiare del nuovo regime i soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 anni; l’inosservanza di tale impegno è sanzionata con il recupero dell’agevolazione fruita, con applicazione dei relativi interessi;
  • svolgere l’attività prevalentemente nel territorio italiano (per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno);
  • essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

  

Misura dell'agevolazione

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito nel limite del 50% del loro ammontare e fino a 600.000 euro annui.

 La percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo.

 
In tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica, inoltre, a condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore il figlio minore o adottato sia residente nel territorio dello Stato.

 

Durata dell'agevolazione

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi (cinque complessivi).

Il Decreto  dispone, in via transitoria, un prolungamento del nuovo regime, per ulteriori 3 anni (otto totali) per i soggetti:

  • che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024;
  • a condizione che diventino proprietari, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

 
In tal caso, i redditi ulteriori tre periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

 

Decorrenza 

Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La previgente disciplina, prevista dall’articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015 continuerà ad applicarsi nei confronti:

  • dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;
  • per i lavoratori sportivi, che hanno stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2023.

  

Schema di sintesi

Condizioni

  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (anche non iscritti all’AIRE), che salgono a 6 o 7 periodi d’imposta se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 anni
  • svolgere l’attività prevalentemente nel territorio italiano
  • essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

  

Regime applicabile

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito:

  • limitatamente al 50% del loro ammontare
  • nel limite annuale di 600.000 euro

 
 La percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) quando:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo

 
 In tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo dell'agevolazione.

 

Durata del regime agevolativo

  • Durata ordinaria: 5 periodi d’imposta.
  • Per i soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica nell'anno 2024 l’agevolazione si applica per ulteriori tre periodi di imposta, nel caso in cui il contribuente diventa proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia (esenzione sempre al 50%).