Per il solo 2024, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro viene introdotta una riduzione di 260 euro da applicare all’importo complessivo delle detrazioni connesse ai seguenti oneri sostenuti:

  • tutti gli oneri detraibili per cui è applicabile l’aliquota del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie (ad esempio le spese di istruzione, gli interessi passivi su mutui per l’acquisto della prima casa, ecc.);
  • le erogazioni liberali verso i partiti politici;
  • i premi assicurativi per i rischi derivanti da eventi calamitosi.

 

Ai fini dell’applicazione di tale decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’ art. 10, comma 3-bis del TUIR.

 

Rimodulazione delle detrazioni in base al reddito

Si ricorda che, in via strutturale a partire dal periodo d’imposta 2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

  • nel caso in cui il reddito complessivo sia non superiore a 120.000 €, per l’intero importo della spesa sostenuta;
  • qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 €, per la parte corrispondente al seguente rapporto: 
  • per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 240.000 €, le detrazioni non spettano.