L’art. 6 del D.Lgs. n. 209/2023 introduce un regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia da Paesi extra Ue.
Tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile Ires/Irpef e Irap:
- per il 50% del loro ammontare
- per 6 periodi d’imposta (a partire dal periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento).
Non sono agevolabili le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il trasferimento.
È previsto un meccanismo di “recapture” se, nei 5 periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime agevolato (10 per le grandi imprese), le attività impatriate vengono riportate all’estero.
La misura si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del Decreto), ossia dal 2024 per i soggetti "solari", ma la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Redditi agevolabili | Redditi derivanti da attività d'impresa e professionali in forma associata, purché non esercitate in Italia nel 24 mesi precedenti l'impatrio |
Agevolazione | Tassazione Ires/Irpef e Irap sul 50% della base imponibile |
Durata del beneficio | 6 periodi d'imposta |
Decorrenza | Dal 2024 con efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea |
Regime fiscale del reshoring |