Controlled Foreign Companies

L'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2023 interviene sul regime delle CFC (art. 167, Tuir), con la finalità di semplificarlo e di coordinarlo con la nuova disciplina della Global Minimum Tax.

È confermato il principio generale che sottende il regime CFC ossia l’imputazione per trasparenza del reddito della società controllata estera se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la controllata estera è assoggettata a una tassazione effettiva inferiore al livello “congruo” previsto dall’art. 167, c. 4, lett. a, del Tuir;
  • i proventi realizzati dalla controllata estera, per oltre un terzo, sono qualificabili come “passive income” (redditi principalmente di natura finanziaria) di cui all’art. 167, c. 4, lett. b, del Tuir.

  

Il D.Lgs. 209/2023 semplifica la verifica del livello impositivo della società controllata estera stabilendo che essa è assoggettata al regime delle CFC se la tassazione effettiva calcolata sui dati di bilancio (rapporto tra la somma delle imposte correnti e delle imposte anticipate/differite e l’utile ante imposte) è inferiore al 15%.

Questo nuovo criterio sostituisce quello “ordinario” in base al quale la controllata estera è soggetta alle regole CFC se la tassazione effettiva è inferiore alla metà della cosiddetta “tassazione virtuale domestica” ossia la tassazione che la controllata estera avrebbe subito se fosse stata residente in Italia.

 

Proventi della controllata estera qualificabili come "passive income" per oltre un terzo Condizione invariata
Tassazione effettiva della controllata estera inferiore alla metà della tassazione virtuale domestica Tassazione effettiva (rapporto tra la somma delle imposte correnti e delle imposte anticipate e differite e l'utile ante imposte ) della controllata estera inferiore al 15%
Condizioni per l'applicazione della disciplina CFC
Vecchia disciplina (fino al 2023) Nuova disciplina (dal 2024)

 

Per applicare il nuovo criterio è necessario che il bilancio della controllata estera sia certificato e utilizzato dal revisore del soggetto controllante per il bilancio consolidato. Se il bilancio non soddisfa tali requisiti (o se la tassazione effettiva è inferiore al 15%), occorre verificare la tassazione effettiva della controllata estera applicando il criterio “ordinario”.

Le modifiche alla disciplina delle CFC decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del decreto), ossia dal 2024 per i soggetti “solari”.

   

Regime opzionale alternativo alla disciplina CFC

L’articolo 3 del Decreto 209/2023 introduce una nuova disposizione per semplificare la determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato non residente, sia in relazione alla base imponibile sia in relazione all’aliquota impositiva da calcolare.

In particolare, in alternativa al nuovo regime previsto dal comma 4, lettera a) dell’articolo 167 del TUIR, il comma 4-ter offre ai soggetti controllanti residenti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, la possibilità di corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Il regime opzionale consente, quindi, al soggetto residente di evitare l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera e il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna.

Con il provvedimento n. 213637, pubblicato lo scorso 30 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha disposto le modalità applicative della nuova disposizione, definendo le modalità di esercizio dell’opzione e di pagamento dell’imposta del 15% calcolata sull’utile contabile netto della controllata.