A partire dai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, viene modificato il regime probatorio del giudizio di appello.

In base alla nuova formulazione della norma, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti possono essere prodotti solo se, in via alternativa:

  • il giudice li ritiene indispensabili ai fini della decisione;
  • la parte dimostra che non ha potuto produrli in primo grado per cause ad essa non imputabile.

 
I nuovi documenti devono essere depositati nei 20 giorni liberi prima dell'udienza. 

Inoltre, la parte può proporre ”motivi aggiunti” qualora venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

La possibilità di proporre nuovi motivi, testualmente, non è prevista per il procedimento ordinario di primo grado, ma solo per la decisione del merito in sede cautelare e per il giudizio di appello.