Decisione in sede cautelare

La riforma introduce per il giudice (monocratico o collegiale) la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.

Il giudice può decidere il merito se sussistono i presupposti per la c.d. sentenza semplificata, ovvero quando "ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso";  in tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

La norma ha effetto per le domande cautelari che si riferiscono a ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024.



Impugnabilità dell’ordinanza cautelare

Si prevede, per la prima volta nel processo tributario, la possibilità di impugnare le ordinanze cautelari. L'impugnazione può essere proposta sia dal contribuente che dalla parte pubblica.

L'ordinanza che decide sull'impugnazione non è ulteriormente impugnabile. Le predette modifiche entrano in vigore per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024.

 

Appuntamenti
1 Lug

La residenza fiscale delle persone fisiche, la disciplina delle Convenzioni internazionali e il nuovo regime dei lavoratori impatriati

hh 15:00 - 17:30

11 Lug

Welfare e Smart Working - Come attrarre e fidelizzare le persone

hh 10:00 - 12:00

17 Lug

La disciplina IVA delle operazioni con Paesi extra Unionali: le cessioni all’esportazione, le importazioni e i servizi internazionali

hh 10:00 - 13:00

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
[Thomas Edison]
Risparmio

Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

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