Deliberazioni del collegio giudicante 

Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella Camera di Consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.

Rimane ferma la necessità di pubblicazione della sentenza nei 30 giorni dalla deliberazione. 

    

Sospensione della sentenza

Anche in sede di appello, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado è tenuta a fissare l’udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell’istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima (e non più 10).

In d’appello la Corte non può trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.