La riforma della riscossione

Il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 introduce nuove disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo si inserisce, nell’ambito della riforma fiscale e interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si analizzano di seguito le principali novità previste dal Decreto Legislativo in vigore dall'8 agosto 2024 (G.U. n. 187 del 7 agosto 2024).

Per l’analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

    

Rataizzazione ordinaria

Su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 120.000 euro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione del pagamento in 84 rate (per le richieste presentate nel 2025 e 2026); in 96 quote (per il biennio 2027-28) e in 108 a decorrere dal 2029. Fino ad oggi il piano di recupero poteva arrivare al massimo a 72 rate.
Se invece il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione autorizza il pagamento della cartella in 120 rate (dieci anni), anche per le somme che superano i 120.000 euro. Un decreto del MEF stabilirà i parametri che occorre soddisfare per documentare i problemi economici e beneficiare di una dilazione di dieci anni. Comunque, per provare la sussistenza della situazione di difficoltà, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali si fa riferimento all'ISEE; per gli altri all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateizzazione e il valore della produzione.

Pianificazione delle attività 

Si prevede per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Definizione delle contestazioni

L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad 1/8 dell’importo del credito affidato oltre interessi (di 1/3 in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Inoltre, si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2024.

Semplificazioni amministrative

Si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

La riforma della riscossione

Discarico automatico dei ruoli                                                 

Il Decreto introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del discarico automatico dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa.
Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito. L’Ente creditore, infatti, può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.