Cooperazione internazionale

Attività di analisi del rischio

In linea con gli standard internazionali, il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto delle misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per effettuare attività di analisi del rischio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale, dell’abuso del diritto e a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

 L’analisi del rischio in materia fiscale consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, con azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell’Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale, con un minore impatto anche di oneri amministrativi sui cittadini e imprese.

 

Cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere

L’articolo 3 del Decreto introduce nuove forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, nonché il riordino di quelle esistenti.

In particolare, le modifiche riguardano:

  • lo scambio di informazioni su richiesta;
  • gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata;
  • la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo;
  • i controlli simultanei e le verifiche congiunte.

 

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Viene introdotto nell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 il comma 7-quater, con il quale si prevede che i soggetti che non sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo e che adempiono all’applicazione dell’IVA mediante la nomina di un rappresentante fiscale, sono tenuti a prestare un’idonea garanzia al fine dell’inclusione nella banca dati VIES. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia saranno definiti con un decreto del MEF.

Inoltre, si stabiliscono gli obblighi in capo al rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio attività (o di variazione dell’attività), con l’opzione per l’inclusione della partita IVA nella banca dati VIES.

Tale soggetto ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Sono previsti, infine, specifici requisiti di onorabilità per svolgere l'incarico di rappresentante fiscale.