Proroga dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e forfettari

Una nota del Mef ha anticipato i contenuti di un DPCM che stabilisce al 20 luglio la proroga dei versamenti in scadenza il 30 giugno, senza corresponsione di interessi.

E’ in corso di emanazione il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (1).

Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 22 giugno 2020.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.

Come per le proroghe disposte negli anni precedenti, lo slittamento dei termini di versamento dovrebbe riguardare i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.


Come anticipato nella nota del Mef sono, inoltre, interessati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti che applicano il regime forfettario, previsto dall’art. 1, commi 54 ss., della L. 190/2014.

La proroga non dovrebbe riguardare, invece:

  • i contribuenti che esercitano un'attività economica per la quale manca l'approvazione dello specifico indice;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite previsto dal provvedimento di approvazione;
  • le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.

  

Note

1. L’art. 12, comma 5, del DLgs. 241/1997, consente di differire con DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi  per un periodo non superiore a 20 giorni, ed evitare così la maggiorazione dello 0,4% .


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