La cittadina statunitense residente fiscalmente in Italia è unica beneficiaria di tre trust istituiti dal padre negli USA (in particolare, nel Texas), ora deceduto. In particolare:
1) il trust 1, istituito su volontà del disponente e revocabile su volontà dello stesso, è da considerare inesistente ai fini fiscali italiani, pertanto il reddito di cui il beneficiario "appare titolare" è da assoggettare ad imposizione per "imputazione", direttamente in capo all'interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall'art. 6 del TUIR;
2) il trust 2, istituito ad esclusivo beneficio dell'istante e di eventuali suoi figli in caso di suo decesso ed irrevocabile, è qualificabile come "trasparente", pertanto il reddito deve essere imputato al beneficiario e tassato come reddito di capitale;
3) Il trust 3, istituito ad esclusivo beneficio dell'istante e contenente la proprietà di immobili che saranno distribuiti al trust 1 decorsi 3 anni dal decesso del disponente, è da considerare inesistente ai fini fiscali italiani, pertanto il reddito di cui il beneficiario "appare titolare" è da assoggettare ad imposizione per "imputazione", direttamente in capo all'interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall'art. 6 del TUIR.