Per il raggruppamento temporaneo di imprese che partecipa ad un appalto pubblico finanziato con fondi dell'UE, non avendo rilevanza esterna, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente soggetto pubblico.
In alternativa, la capogruppo può, d'intesa con le componenti del gruppo, assolvere anche alla fatturazione, procedendo all'emissione "in nome e per conto degli altri" delle fatture, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e 2, lett. n) del DPR n. 633/1972.
Tale obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di "revisione prezzo".
Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità descritte, non vi sono impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture con le risorse provenienti dal Fondo sia eseguito direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti.