Alla fornitura di dotazioni di bordo effettuata nei confronti di un intermediario, anziché direttamente all'armatore, è possibile applicare il regime di non imponibilità IVA, di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72, in quanto per tale cessione è stata prevista la consegna diretta dal fornitore all'armatore in una zona portuale sottoposta a vigilanza da parte dell'Autorità doganale, ossia mediante una modalità idonea a consentire la ''tracciabilità'' della merce fino alla destinazione finale.