Ai fini IVA per stabilire il trattamento da attribuire alla somma che una parte, inadempiente alle pattuizioni contrattuali, deve corrispondere a titolo di risarcimento del danno subito alle altre nell'ambito di un accordo, occorre verificare se la stessa possa costituire il corrispettivo di una prestazione individuabile. In assenza di correlazione tra l'elargizione di denaro e la realizzazione di un'operazione, viene, infatti, a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta. La somma di denaro che non sia causalmente collegata ad alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed abbia esclusivamente natura risarcitoria, deve, quindi, ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.