Benché la determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente finale per alcuni servizi possa essere in qualche modo ancorata alla variazione del prezzo della materia prima energia, tale meccanismo non può essere assimilato ad un vero e proprio ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa effettivamente sostenuta dalla società. Nel caso di specie, la rivalutazione dei canoni dovuti alla società istante per i servizi resi e il conseguente addebito di un maggior costo al cliente finale sono legati ad un processo di indicizzazione estraneo al meccanismo di calcolo dell'agevolazione delineato dal legislatore. Si tratta, più precisamente, di un processo ''fisiologico'' adottato da ogni impresa nel momento in cui, dovendo determinare il prezzo del prodotto finito, occorre tenere conto di tutti i fattori della produzione, tra cui anche la componente del costo energetico. Resta fermo che, in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d'imposta.