Ai fini dell'applicazione del regime del "realizzo" controllato (articolo 177, comma 2-bis, del TUIR, se l'attività della società partecipata dalla holding si qualifica come "immobiliare di gestione", occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, a nulla rilevando la nozione sostanziale di commercialità definita in ambito pex dall'articolo 87, comma 1, lett. d) del TUIR.
Inoltre, ai fini del test sulle partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il tramite della holding scambiata, non rilevano i soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società. Pertanto, si applica il regime del c.d. "realizzo controllato" al conferimento delle partecipazioni nella holding anche se quest'ultima possiede una partecipazione totalitaria in una società immobiliare di gestione e anche se partecipa a uno o più consorzi privi della "veste" giuridica di società.