Per i servizi di "Supporto Advisor", che comportano l'erogazione di prestazioni di reportistica, marketing e consulenza a favore del committente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, il requisito dell'onerosità ricorre in tutti i casi in cui, in base alle condizioni contrattuali, la prestazione viene resa a fronte di un corrispettivo che tenga conto della natura dell'operazione. Tale corrispettivo non deve essere necessariamente rappresentato da una somma di denaro, ma può consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio, dando luogo, in tal caso, ad un'operazione permutativa.