La società tedesca con identificazione fiscale diretta in Italia, seppur senza numero di Partita IVA ma con solo Codice Fiscale, per il recupero dell'eccedenza IVA generata in conseguenza delle operazioni passive svolte in Italia nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019, non ha presentato alcuna dichiarazione né posto in essere alcun adempimento fiscale.
Nel presupposto che sussistessero tutte le condizioni prescritte normativamente, l'istante avrebbe potuto azionare la procedura di rimborso mediante "portale elettronico" per il rimborso dell'IVA, ai sensi dell'art. 38-bis.2 del DPR n. 633/1972.
Tuttavia, essendo ormai decorsi i termini per esercitare i rimborsi IVA (il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), per l'istante è decaduta la possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.
Resta esclusa, in tale circostanza, anche la facoltà di avvalersi - previa attribuzione "retroattiva" della Partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 - del rimedio del "rimborso anomalo" al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i "termini ordinari". Infatti, l'attribuzione, con effetto retroattivo, della Partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un "termine ragionevole" dalla data di effettuazione della prima operazione d'acquisto.