Per quanto riguarda l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento per le acquisizioni di beni 4.0, tramite contratti di leasing, rileva in generale il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui, però, il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo. L'Amministrazione chiarisce che in questo ultimo caso la fruizione del credito non può iniziare in un periodo di imposta antecedente rispetto a quello di maturazione del beneficio. Di conseguenza, nel caso di specie, nonostante l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni sia avvenuta un anno prima, la Società istante potrà iniziare a fruire del credito d'imposta solo dal anno successivo, ossia dall'anno di effettuazione dell'investimento.