Il cittadino italiano che si è trasferito in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa presso un'università svizzara, da giugno 2020 (ma con iscrizione all'AIRE da luglio 2020:
- dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera (meccanismo del frazionamento del periodo d'imposta) per i redditi da lavoro prodotti fino alla data del trasferimento all'estero;
- per i redditi corrisposti a decorrere da giugno 2020 a fronte dell'attività di lavoro svolta in Svizzera sono tassati in via esclusiva in Svizzera, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.