Nel caso di specie, l'operazione di cessione degli asset (materiali e immateriali) di una business line di produzione beni - in particolare di disegni industriali, impianti, magazzino e lista dei fornitori - non ha ad oggetto un'azienda e/o un ramo d'azienda, poiché tra gli intangibles e gli asset fisici non è rinvenibile quel collegamento funzionale e organizzativo impresso dall'imprenditore, cui fa riferimento l'articolo 2555 del Codice Civile.
Pertanto, ai fini delle imposte indirette, non potrà trovare applicazione il regime di esclusione IVA, di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), del DPR n. 633/1972, ma la cessione dovrà seguire le regole ordinarie IVA stabilite per le cessioni di beni materiali e immateriali rilevanti ai fini IVA, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Ai fini delle imposte dirette, invece, le eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate dall'Istante, a seguito della cessione dei predetti beni, concorreranno alla formazione del reddito imponibile IRES e della base imponibile IRAP.