La Banca estera che intende prestare in Italia, per il tramite della stabile organizzazione (S.O.), alcuni servizi di investimento relativi alle attività finanziarie detenute sui conti esteri presso la casa madre dai clienti italiani, principalmente persone fisiche:
1) nei confronti dei clienti che si avvalgono della consulenza con RTO e dei servizi di GPI, sarà possibile applicare il regime del risparmio amministrato;
2) nei confronti dei clienti che si avvalgono dei servizi di GPI, sarà possibile applicare il regime del risparmio gestito, a condizione che tutte le attività finanziarie detenute nel conto titoli siano incluse nel portafoglio oggetto della gestione;
3) per le attività finanziarie detenute dai clienti nei conti esteri, non sussistono in capo ai clienti obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale, in quanto tutti i flussi reddituali verranno assoggettati a tassazione dalla S.O.;
4) la S.O., in qualità di ente gestore, è soggetta all'obbligo di applicazione, versamento e dichiarazione dell'imposta di bollo sui conti liquidità e sui prodotti finanziari depositati nei conti titoli, con conseguente esonero per i clienti dall'applicazione dell'IVAFE;
5) agli obblighi di comunicazione per il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero, la S.O. dovrà provvedere ad effettuare quelle relative a tutti i trasferimenti rilevanti di mezzi di pagamento relativi ai conti esteri dei propri clienti, indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione da parte di altri intermediari italiani tenuti agli stessi obblighi;
6) agli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari all'anagrafe tributaria, la S.O. è tenuta a segnalare i rapporti di gestione patrimoniale per i clienti che si avvalgono dei servizi di GPI e i conti esteri aperti dai clienti presso la Sede Centrale, mentre è esonerata dalla segnalazione del mandato di amministrazione dei conti esteri e dell'attività di RTO svolta dalla branch.