Con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi, la transizione dalla precedente alla nuova normativa - introdotta dall'articolo 13, comma 3, del DLgs. 142/2018 - è posta al fine di evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ''ROL contabile'' a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ''ROL fiscale'' determini, in capo ai contribuenti, distorsioni.
In particolare, viene analizzato il caso di una plusvalenza (derivante da un'operazione di lease back) che è stata assoggettata a integrale tassazione in precedenti periodi di imposta e che risulta ora imputata a Conto economico pur non assumendo rilevanza fiscale. In tal caso, il mancato riconoscimento di tale plusvalenza imputata a Conto economico nel 2019, ai fini della determinazione del ROL, determinerebbe effetti distorsivi non voluti dal legislatore. Infatti, in caso non vi fosse il concorso al ROL, con il nuovo regime il contribuente non potrebbe mai utilizzare una plusvalenza già assoggettata a tassazione per il suo intero ammontare, ma a suo tempo fatta concorrere alla determinazione del ROL contabile solo per la parte imputata a Conto economico.