Ad un cittadino tedesco, dipendente di un'università di un Land tedesco, che trasferisce la propria residenza in Italia continuando a prestare l'attività di lavoro dipendente per l'università estera in smart working, si applica l'articolo 19 paragrafo 1 lett. a) della Convenzione Italia - Germania, in base al quale "le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Pertanto, i redditi corrisposti da un Land tedesco, a fronte di un'attività di lavoro prestata alle dipendenze dello stesso, devono essere assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato della fonte (nella specie, la Germania).