I compensi erogati a fronte dell'attività di assistente post dottorato svolta in Svizzera non possono essere considerati alla stregua di una borsa di studio ma costituiscono un reddito da lavoro dipendente.
Pertanto, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizion. Nel caso di specie, i redditi derivanti dall'attività svolta in Svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia sono da assoggettare ad imposizione sia in Italia sia in Svizzera (la doppia imposizione deve essere eliminata in Italia, Stato di residenza, con il riconscimento del credito d'imposta).