Un società Ue che acquista beni in Italia da un fornitore estero e, successivamente, li cede ai propri distributori al di fuori dell'Ue l'operazione tra la società Ue ed il fornitore non stabilito in Italia costituisce una cessione di beni territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA. Pertanto, l'imposta deve essere assolta senza applicazione del reverse charge, dal fornitore estero, il quale è tenuto quindi a identificarsi in Italia o a nominare un proprio rappresentante fiscale.
La successiva cessione ai distributori extra-Ue configura un'esportazione diretta non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del DPR 633/72.