Il credito d'imposta è riconosciuto a favore del fornitore di energia, gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento, che effettua l'ultima transazione nei confronti dell'utente finale; il fornitore, a sua volta, trasferisce l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia, applicando uno sconto a favore dell'utente finale.
In riferimento ad una società che, per la gestione del servizio di riscaldamento a favore di un'azienda sanitaria, a sua volta si rivolge ad altra società, per ricevere da quest'ultima energia termica prodotta tramite teleriscaldamento alimentato a biomasse, viene individuato quale "utente finale" la società che gestisce il servizio di riscaldamento, in quanto destinataria dell'ultima transazione, con la quale l'energia è immessa al consumo.