Nell'ambito del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR n. 633/1972):
1) per i Pacchetti turistici, le fee denominate "minimum guarantee", "revenue share" e "profit share" non rientrano nel calcolo della base imponibile, poiché non possono qualificarsi come "costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore", in quanto non direttamente rivolti a quest'ultimo;
2) per i Pacchetti ospitalità, in cui sono compresi sia il biglietto d'accesso all'evento che i servizi di ristorazione, intrattenimento e concierge a fronte di un unico corrispettivo, non è rinvenibile il nesso funzionale tra prestazione principale (biglietto d'accesso all'evento) e accessoria (altri servizi di ospitalità): di conseguenza, ciascuna operazione assume autonoma rilevanza ai fini IVA, dunque l'imposta relativa alla vendita dei biglietti d'ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.