I trattamenti pensionistici erogati da un ente internazionale ad un soggetto residente in Italia sono soggetti a tassazione integrale in Italia.
Le prestazioni di previdenza complementare costituiscono, infatti, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera hbis), del TUIR e sono tassate in Italia, in forza del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 1, lettera d), del medesimo Testo Unico, in base alle disposizioni del DLgs. n. 252/2005.