La cooperativa di trasporti, con una struttura in cui si realizza uno scambio mutualistico plurimo, può applicare la deduzione forfetaria delle spese di trasferta sino a capienza del reddito complessivo e, per la parte residua che non trova capienza, potrà trasferirla a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del TUIR e articolo 62 della Legge n. 342/2000.