Nell'ambito della partecipazione in un OICR estero da parte di una Cassa di previdenza, le azioni del fondo in esame non possono essere considerate un investimento qualificato, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge di Bilancio 2017. La norma prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’esenzione da imposta per i redditi percepiti dagli enti di previdenza obbligatori e rinvenienti da investimenti qualificati.