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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
L'erede può utilizzare le rate residue della detrazione del Bonus Facciate non fruite dal de cuius direttamente nella propria dichiarazione dei redditi oppure, in alternativa, esercitare l'opzione per la cessione del credito.
La componente di costo generata dall'IVA indetraibile, rimasta a carico del contribuente, può essere conteggiata ai fini della determinazione dell'Ecobonus e del Bonus Facciate, anche in caso di cessione del credito a terzi.
Le società non residenti, che intendono fare richiesta di rimborso IVA per un importo superiore a 30.000 euro, potranno certificare la solidità dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti delle autorità dei rispettivi Paesi, con traduzione in italiano autenticata dalla nostra autorità consolare che ne attesta la conformità all’originale.
Ai fini della definizione delle controversie pendenti in Cassazione, la soccombenza dell’Ufficio deve essere verificata considerando anche l’esito del giudizio di rinvio (che sostituisce l’originaria pronuncia di secondo grado).
Se le imprese residenti in un altro Paese membro sono identificate in Italia possono adottare, al pari delle imprese ivi residenti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, anche qualora alla medesima non partecipi alcuna società stabilita in Italia.
I trasferimenti di beni immobili appartenenti al patrimonio di un FIA a favore di un altro fondo, entrambi gestiti con contabilità separata dalla medesima SGR, stante la mancata soggettività giuridica dei predetti FIA devono essere equiparati ai ''passaggi interni di beni'' tra attività separate, che rilevano solo quando i beni passano a un'attività che conferisce il diritto alla detrazione dell'IVA in misura inferiore rispetto alla misura della detrazione conferita dall'attività alla quale erano imputati i beni oggetto del passaggio interno.