La sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (ai sensi dell'articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021), può essere esercitata provvedendo prima ad effettuare la comunicazione di inizio degenza ospedaliera o di cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti, con successiva integrazione della documentazione trasmessa, producendo il certificato medico che attesta la fine delle cure entro il 31° giorno successivo.