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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Alle imprese non energivore è preclusa la possibilità di accedere al credito d'imposta in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo, a differenza di quanto è specificatamente previsto per le imprese energivore.
Il conferimento di ramo d’azienda con successiva cessione della partecipazione con il beneficio della participation exemption, con affitto del ramo d’azienda a favore dell’acquirente della partecipazione, non può essere ritenuto abusivo, né ai fini delle imposte dirette, né per le imposte indirette (IVA e registro).
Se l'impresa acquista energia termica e utilizza come combustibile fonti energetiche diverse dal gas naturale, non è possibile accedere al credito d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore.
Le imprese sottoposte alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi possono fruire del credito d'imposta previsto per le imprese non energivore.
Al ''prodotto oftalmico in formato monodose'', classificato alla voce doganale 3004, è possibile applicare l'aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
I dividendi esteri distribuiti da una società olandese a un’italiana che ne detiene più del 10% beneficiano della Direttiva "madre-figlia (c.d. dividend exemption), purché la remunerazione sia correlata ai risultati economici dell’emittente e si caratterizzi per una totale indeducibilità in capo a quest’ultimo.