L’atto istitutivo di un trust che vincola il’operatività del trustee al consenso del guardiano, e consente al disponente (anche con l’accordo di uno o più beneficiari) di revocare il guardiano e il trustee anche senza giusta causa, costituisce un significativo indizio di limitazione del potere gestorio del trustee, tale da rendere il trust fiscalmente interposto. Pertanto, il trust deve essere assoggettato ad imposizione "per imputazione", direttamente in capo all'interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall'art. 6 del TUIR, considerando il trust quale soggetto interposto.