Il caso di specie riguarda il percepimento del TFR da parte di una contribuente italiana trasferitasi dall'Italia in Olanda nel periodo d'imposta X (nel mese di giugno), nel quale risulta fiscalmente residente in Olanda, erogato da una Fondazione olandese, per la quale lavorava già dall'Italia prima del trasferimento effettivo.
Si ricorda che, dal punto di vista convenzionale, il TFR ha natura di retribuzione, seppur differita, pertanto risulta riconducibile all'art. 15 della Convenzione Italia-Olanda.
Di conseguenza, la parte di TFR maturata dall'anno X-6 all'anno X-1, essendo relativa ad un'attività lavorativa svolta in Italia da parte di un soggetto residente in Italia, dovrà essere sottoposta a tassazione esclusiva nel nostro Paese, ai sensi dell'art. 15, par. 1, della Convenzione.
Diversamente, la sola parte di TFR maturata nel periodo d'imposta X dovrà essere sottoposta a tassazione esclusiva in Olanda, in applicazione dell'art. 15, par. 2, della Convenzione.