Configura un "fenomeno ibrido importato", con effetto di ''deduzione senza inclusione'', l'ibrido di primo livello rappresentato dal pagamento effettuato nei confronti di una stabile organizzazione ''disconosciuta''. In tal caso, i componenti negativi di reddito sostenuti dalla società italiana nei confronti della propria controllante devono essere considerati indeducibili, in quanto finanziano «oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi».
L’analisi dell’Amministrazione finanziaria si è concentrata sul rimpatrio figurativo delle stabili organizzazioni estere “presunte” (cioè riconosciute solo ai fini fiscali svizzeri e non ai fini fiscali degli Stati di localizzazione), effettuato al momento dell’uscita dal regime c.d. “principal company” (regime eliminato dalla riforma fiscale svizzera del 2020), per effetto del quale la società svizzera ha iscritto ai fini fiscali un avviamento generato all’estero da parte delle stabili organizzazioni presunte, ammortizzabile in dieci anni.