In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il credito d’imposta ZES, previsto dall'articolo 5, comma 2, del DL n. 91/2017, spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili dotati del requisito della novità, il credito d'imposta spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.