Agli integratori alimentari in forma liquida aventi natura di sciroppi, di cui due classificati al codice NC 2106 90 92 e due al codice NC 2106 90 59, trattandosi di dispositivi medici, non è possibile applicare l'aliquota IVA del 10%: pertanto, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.
Il prodotto inquadrato al codice NC 1704 90 55 "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse" è riconducibile alla voce n. 62) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, di conseguenza può fruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.
Tutti gli altri prodotti, classificati dall'ADM nella voce doganale 3004 90 00 [medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto], rientrano tra i dispositivi medici di cui al n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972: pertanto, le relative cessioni sono soggetta all'aliquota IVA del 10%.