Nell'ipotesi di scissione parziale a favore di una società preesistente, realizzata in assenza di retrodatazione, tra due società appartenenti al medesimo consolidato fiscale nazionale, la beneficiaria dovrà considerare, ai fini della determinazione del quantum delle proprie posizioni fiscali soggettive da sottoporre al test del limite patrimoniale, le posizioni fiscali maturate alla data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta prima della data di efficacia giuridica della scissione che risultino a tale data nella sua disponibilità e che non siano state trasmesse al consolidato.