Nell'ipotesi in cui, dopo il trasferimento del software, i diritti ottenuti dal cessionario sono sostanzialmente equivalenti ai diritti su una copia del programma, quando il contratto disciplini l'utilizzo del software per fini personali, il pagamento sarà considerato profitto aziendale, per cui tale compenso non è configurabile come royalty e costituisce quindi reddito d'impresa.
Al contrario, sono qualificati come royalty ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione i guadagni derivanti dall'alienazione di qualsiasi diritto o proprietà nella misura in cui il guadagno è subordinato alla produttività, all'uso o all'ulteriore alienazione del diritto.