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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Il cittadino italiano che si è trasferito fiscalmente in Svizzera il 31 maggio di un determinato anno, iscrivendosi all’AIRE l’anno successivo, è considerato residente in Italia sino alla suddetta data e residente in Svizzera dal giorno successivo, ai sensi della clausola di split year contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.
Nel caso di vendita di beni sequestrati (veicoli) da parte dell'amministratore giudiziario, qualora la cessione dei beni sia delegata ad un istituto di vendite giudiziarie, quest'ultimo sarà il soggetto tenuto a curare gli adempimenti documentali (cioè l'emissione delle fatture) e di versamento dell'IVA per conto del soggetto passivo d'imposta soggetto alla procedura.
In seguito ad un'operazione di scissione, il credito IRAP vantato dalla scissa ante scissione, in quanto facente parte del patrimonio e della contabilità della società, dovrà essere qualificato come "posizione soggettiva", da ripartire tra la scissa e le due società beneficiarie, ai sensi dell'art. 173, co. 4, del TUIR.
Per il credito d’imposta imprese energivore, la verifica dei requisiti per l’energia autoconsumata va effettuata con riferimento al prezzo del combustibile effettivamente utilizzato in relazione ai consumi del trimestre, cioè nel caso di specie al prezzo del tail gas acquistato per essere impiegato nel processo produttivo e poi autoconsumato.
Il finanziamento bancario con garanzia dello Stato a titolo oneroso rilasciata da SACE e la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) fruiti dall'impresa durante il periodo del Covid-19, ancorché finalizzati al sostegno del lavoro e della liquidità per contrastare gli effetti negativi della pandemia, non possono beneficiare della detassazione dei ''contributi Covid19'', di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, in assenza del presupposto oggettivo, cioè l'erogazione di un ''contributo'' a riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.
L'atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15%, nonché alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.