Nel caso di specie, ai voli effettuati dalla società istante a fini privati a favore del proprietario dell'aeromobile e dei suoi familiari, per l'intera capacità del mezzo sulla base di un contratto complesso stipulato con il medesimo proprietario verso il pagamento di un corrispettivo, si applica l'imposta erariale sugli aerotaxi, di cui all'art. 16, co. 10-bis, del D.L. n. 201/2011.