Il caso in esame riguarda i rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi enti previdenziali, in parte già dedotti in anni precedenti. Per l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente in anni precedenti, su opzione dell'istante, gli stessi possono essere tassati in via ordinaria anziché in via separata, da cui ne consegue la concorrenza alla formazione del reddito complessivo, ma non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e, pertanto, la non incidenza sulla "flat tax incrementale". Mentre, invece, le somme restituite corrispondenti a contributi non dedotti nei periodi di imposta di versamento non rientrano tra quelle da assoggettare a tassazione, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettera n-bis) del TUIR e non sono neanche riconducibili in alcuna categoria reddituale prevista dall'art. 6 del TUIR.