Al lavoratore fiscalmente residente in Italia distaccato presso la consociata di uno Stato estero (Germania), che effettua trasferte occasionali in Paesi esteri diversi dalla Germania (compresa l'Italia) per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della consociata, si potrà comunque applicare il regime delle retribuzioni convenzionali, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 51, co. 8-bis, del TUIR.