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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La cessione effettuata da un soggetto non imprenditore di due unità immobiliari con un'area pertinenziale a favore di un acquirente, che provvederà alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato, non costituisce una cessione di terreno edificabile, ma rappresenta una cessione di fabbricato pervenuto per successione, pertanto non costituisce plusvalenza imponibile.
Le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal Codice della Strada devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo. Inoltre, nella risposta sono specificate le modalità di compilazione dell'F23.
Per le unità immobiliari distintamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio e in comproprietà tra più soggetti, non sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sia sulle parti a servizio comune che sulle singole unità in quanto non inserite in un condominio.
Gli interventi sulla villetta a schiera possono fruire del Superbonus, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia adibito a prima casa e residenza del nucleo familiare del beneficiario.
La sostituzione del generatore di calore con un pompa di calore da installare può fruire del Superbonus. Le spese di tinteggiatura della facciata esterna, invece, sono escluse dall'agevolazione, tuttavia potranno beneficiare del Bonus Facciate.
Gli interventi realizzati su unità collabenti (cat. catastale F2) possono fruire del Superbonus.